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Regime denominato Cedolare Secca

Cedolare Secca

E’ stata introdotta a partire dal 2011 la “cedolare secca sugli affitti”. Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

La cedolare secca, in pratica, sostituisce:

  • l’Irpef e le relative addizionali
  • l’imposta di registro
  • l’imposta di bollo.

E ancora:

  • l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
  • l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto

Attenzione: resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione

Contribuenti interessati

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.

L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

Contitolarità

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Requisiti degli immobili per esercitare l’opzione

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

Sono interessate, quindi, soltanto:

  • le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
  • le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.

Comunicazione al conduttore (affittuario)

Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).

La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Come si calcola la cedolare secca

L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 10% per i “contratti di locazione a canone concordato” relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)

Come si esercita l’opzione

Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando l’apposito modello.

Il modello deve essere presentato entro i termini  previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula,  la denuncia deve essere trasmessa  entro 30 giorni dalla data di decorrenza.

Durata dell’opzione

L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.

Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.

La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.

Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
  • il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni  o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Gabriele Lenghi

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Mi sono affacciato nel mondo immobiliare nel 1998 e mi sono subito appassionato alla Professione acquisendo subito l’abilitazione professionale ed il patentino di Intermediario Immobiliare.
Ho mosso i primi passi presso un importante agenzia in franchising dove è cresciuto lo stimolo di intraprendere la carriera in modo imprenditoriale autonomo.
Sei mesi dopo, sentendo stretto il limite di zona del gruppo di cui facevo parte e non concependo la struttura militaresca nel campo professionale, ho cambiato franchising per crescere in conoscenza ed esperienza.
Nel 2000 sono entrato in società con il mio titolare di allora e nel 2001 ho aperto la mia agenzia in franchising con l’esclusiva di zona in Costa, Saragozza, Meloncello, Funivia, Casaglia e Malpighi.
Negli anni successivi il franchising di cui facevamo parte ha modificato il regolamento interno liberando gli affiliati dai “limiti di zona”; da allora abbiamo trattato immobili su tutto il territorio provinciale arrivando ad intermediare vendite di proprietà anche sulla riviera romagnola e a Roma.
Nel 2005 è iniziato il “declino” del franchising di cui facevamo parte da tanti anni, arrivando ad un livello non più sostenibile nel 2013. Nel febbraio 2014 ho quindi deciso di creare un mio marchio e “staccarmi” dal gruppo che tanto mi ha dato e a cui ho dato tanto.
E’ nata così l’Agenzia BolognaRE.

Gestisco il personale e “supervisiono” le operazioni d’intermediazione dell’agenzia.
Sono molto dedito allo studio statistico dei mezzi pubblicitari che utilizziamo: assicuriamo al cliente il massimo rendimento dei media utilizzati.
Siamo sempre all’avanguardia nella promozione degli immobili che abbiamo in portafoglio.

Sono convinto che Onorabilità e Professionalità selezionano i professionisti più affidabili.
L’impegno e la professionalità sono la chiave di un successo duraturo.
Noi siamo sempre qui, al vostro servizio!

Ruolo Agenti di Affari in Mediazione n. 1799 presso la Camera di Commercio di Bologna

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