Legge di Bilancio 2018 – circolare speciale n. 1
Legge di Bilancio 2018 – Circolare speciale n.1 del 5.01.2018
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Art. 1, c. 3, lett. a)
- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al 31.12.2018.
- La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
- La detrazione si applica, nella misura del 65%,
anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018.
- Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
- Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia Art. 1, c. 3, lett. b)
- È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere utilizzate anche da:
- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizi residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici Art. 1, c. 3, lett. b), n. 3)
- È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2017.
- Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato Art. 1, c. 16
- Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l’aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli atri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L’aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.
Detrazione canone alloggi universitari Art. 1, cc. 23, 24
- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.