Esercizio abusivo dell’attività di mediazione
Esercizio abusivo dell’attività di mediazione: modifica dell’art.8 della L.n.39/1989 e dell’art. 348 c.p., inasprimento delle sanzioni per gli abusivi
L’inasprimento delle sanzioni per gli abusivi, dopo un lungo percorso, è diventata legge dello Stato e sarà in vigore dal 15 febbraio.
Dopo l’approvazione il testo del comma 2 articolo 8 della legge 39/89 è il seguente:
“2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile.”
In base alla modifica, l’abusivo che incorra nella prima contestazione, sarà sanzionato con una sanzione amministrativa da € 7.500 fino a € 15.000. Successivamente, nel caso in cui vi sia una sola reiterazione dell’illecito (rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 8 che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa per ben tre volte prima dell’applicazione dell’art. 348 c.p.), all’abusivo sarà applicato l’art. 348 del c.p. che, nella versione modificata in vigore anch’essa dal 15 febbraio, prevede una sanzione penale pecuniaria da € 10.000 fino a € 50.000 e la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica inoltre la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.