Mutuo Fondiario e Mutuo Ipotecario: differenze
Il mutuo fondiario (Testo Unico Bancario, articolo 38 D.L. 1 settembre 1993, n. 385) presenta un alto grado di specificità: si può richiedere per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa, ossia l’abitazione principale del mutuatario.
A garanzia del credito da erogare e per tutelare la banca da eventuale rischio di insolvenza è prevista la stipula di un’ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato.
Il mutuo fondiario solitamente presenta tassi più vantaggiosi, spese notarili inferiori e offre la opportunità di detrarre il 19% degli interessi passivi e oneri accessori nella dichiarazione dei redditi.
Il credito erogato tramite mutuo fondiario non può superare l’80% del valore dell’immobile da finanziare.
La durata del finanziamento è compresa solitamente tra 1 e 30 anni.
E’ possibile estinguere il proprio mutuo fondiario in qualsiasi momento, pagando le commissioni previste dal contratto stipulato con la banca, operazione che comporta la cancellazione automatica e immediata dell’ipoteca sull’immobile.
Non c’è esproprio nel caso di inadempienza del mutuatario.
Il mutuo ipotecario può essere concesso per motivi diversi dall’acquisto di un immobile come, per esempio, una maggiore liquidità; questa tipologia di mutuo casa ha solitamente una durata superiore ai 5 anni ed inferiore ai 20.
Questo tipo di mutuo può essere utilizzato per: comprare o costruire un immobile, ristrutturare un’abitazione o rifinanziare un mutuo già acceso.
Le banche, verificate le condizioni lavorative ed economiche del mutuatario, si tutelano attraverso una serie di garanzie varie (personali o reali).
L’istituto bancario può arrivare a espropriare l’immobile stesso decidendo di venderlo all’asta per recuperare la somma di denaro finanziata.
Per tale ragione il mutuo ipotecario va stipulato in presenza di un notaio che renderà effettiva la possibilità di rivalsa sul bene.
L’ipoteca sull’immobile necessita di essere registrata nel Registro degli Immobili, che è collocato nel Comune in cui si trova l’immobile ed ha effetto per 20 anni dalla sua definizione. Al di la questo periodo, l’efficacia dell’iscrizione cessa se non viene rinnovata.